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L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Riforma del codice civile riguardante la tutela e l'interdizione 


Uno dei principali problemi che preoccupano le famiglie dei disabili mentali è quello del futuro dei loro congiunti. A chi affidarli e chi si prenderà cura di loro?

Al momento la materia è regolata dai due istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione previsti nel Codice Civile (art.414-432), a garanzia giuridica di chi"per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica ovvero dell'età avanzata, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere autonomamente alla cura della propria persona e dei propri interessi" (art. 404 del Codice Civile).

A conclusione di un processo il Tribunale procede alla nomina di un tutore o curatore che provvede agli interessi del disabile (che può essere un handicappato mentale, psichico o un anziano confuso), sostituendosi completamente, o in parte, alla volontà dello stesso.

A metà degli anni '80, sulla scorta dell'esperienza scaturita dall'applicazione della legge 180, nell'ambito dell'Università di Trieste è stata elaborata la proposta di introdurre la figura dell' "amministratore di sostegno". L'idea è quella di tutelare gli interessi di quelle persone che si trovano nella totale incapacità di provvedere a sé stessi e ai propri beni, riducendo in parte la possibilità di iniziativa della persona disabile, senza però annullarne i diritti e la dignità, come avviene nell'istituto dell'interdizione e, in minor misura, nell'inabilitazione.

Al momento è in discussione in Parlamento una proposta di legge che riguarda tale materia.Questa proposta, già passata in Senato; è in prima lettura alla Camera con il numero 2189, ma il suo iter sarà ancora lungo, poiché, comportando in alcuni suoi articoli la modifica del Codice Civile, dovrà essere discussa in molte commissioni parlamentari. Questa proposta di legge istituisce l'amministratore di sostegno che affianca in tutto o in parte nell'espletamento delle funzioni di vita quotidiana la persona non autosufficiente (art. 404 del Codice Civile, introdotto dagli art. 1 e 3 della legge in discussione in Parlamento).

 

L'Amministratore di sostegno

I punti salienti del nuovo testo di legge, in discussione in Parlamento, sono i seguenti:

  1. L'interdizione non è più obbligatoria.
  2. Si fa avanti con forza l'idea che, per quanto sia possibile, deve essere rispettata la volontà del beneficiario (cioè del della persona a cui è affiancato l'amministratore di sostegno), tanto che l'amministratore di sostegno deve agire sempre d'accordo con il beneficiario e non può prescindere dalla sua volontà.
  3. Rispetto alla scelta dell'amministratore di sostegno, il giudice tutelare (che ha il compito di controllare che tutto avvenga regolarmente) deve tener conto della volontà espressa dal genitore nel testamento, oltre che di quelle del coniuge o dei parenti entro il quarto grado. L'amministratore di sostegno non è retribuito.
  4. È da mettere in evidenza il ruolo dato alla "persona stabilmente convivente", non necessariamente un parente, la quale può essere coinvolta in tutti gli atti giuridici che riguardano il beneficiario (può anche essere nominata amministratore di sostegno).
  5. L'amministrazione di sostegno non prevede l'annullamento delle capacità del beneficiario a compiere validamente atti giuridici (come ad es. firmare documenti, comprare, vendere) ed in ciò si differenzia dall'interdizione. L'amministrazione di sostegno è quindi una forma di protezione più rispettosa della dignità del disabile rispetto all'interdizione.
  6. É il giudice tutelare a decidere e ad indicare nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno quali sono gli atti che questi ha il potere di compiere al posto del beneficiario e quelli in cui deve essere presente insieme al beneficiario. I poteri dell'amministratore di sostegno sono annotati a margine dei registri di stato civile, al fine di consentire a terzi il controllo sull'azione dell'amministratore di sostegno. Questo rende l'istituto giuridico dell'amministrazione di sostegno, allo stesso tempo, più trasparente, perché controllabile da terzi, e più elastico, potendosi adattare alle esigenze del singolo disabile.

Sull'iter e sulle discussioni parlamentari vedi il sito www.camera.it o www.senato.it
Ora la legge è in discussione alla Camera con il numero 2189.

 

L'interdizione

  • Destinatari dell'istituto dell'interdizione sono quelle persone le "quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che le rende incapaci di provvedere ai propri interessi" (art. 414 del Codice Civile).
  • Poiché dalla pubblicazione della sentenza l'interdetto perde completamente la capacità di agire e cioè di compiere atti giuridicamente validi, in quanto la sua firma non ha più valore legale (non può ad esempio comprare o vendere immobili, firmare un contratto di lavoro, firmare assegni ecc.), si renderà necessaria la nomina di un tutore che lo rappresenti legalmente, sostituendo con la propria volontà quella dell'interdetto.
  • A rigore, quest'ultimo non potrebbe nemmeno validamente svolgere le azioni quotidiane (es. acquistare un giornale, servirsi di un mezzo pubblico, fare un regalo, ecc.) ma in realtà, per arginare in qualche modo le conseguenze così gravi della pronuncia di interdizione, si ritiene che attività del genere si possano compiere anche senza l'intervento del tutore.
  • All'interdetto sono preclusi poi gli atti giuridici "personalissimi". Egli non potrà ad esempio contrarre matrimonio, fare testamento, ecc.

 

 

L'inabilitazione

  • Destinatario dell'istituto dell'inabilitazione è quella persona "inferma di mente il cui stato non sia talmente grave da far luogo all'interdizione"
    "Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé e la loro famiglia a gravi pregiudizi economici"
    (art. 415, comma 1 e 2 del Codice Civile).
  • Dalla pubblicazione della sentenza l'inabilitato, mentre conserva la piena capacità di agire relativamente agli atti di ordinaria amministrazione (es. contratto di lavoro), avrà bisogno dell'assistenza di un curatore, che dovrà dare il proprio assenso nel caso di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (es. vendita di immobili, firme di cambiali o assegni, ecc.).
  • L'inabilitato, per quanto riguarda gli atti che non toccano il patrimoniale (es. matrimonio e diritto di voto elettorale), salvo specifiche previsioni contrarie, conserverà invece la piena capacità.

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