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Per i degenti che necessitano di particolare assistenza in quanto di età
superiore ai 75 anni o perché con ridotta autonomia, la legge (legge regionale
26.4.1995 n. 27 e successive modificazioni) prevede che questi possano avere
una persona al loro fianco durante il ricovero, anche al di fuori degli orari
di visita. A tal fine, riportiamo uno stralcio della legge stessa (art. 13):
[…] è sempre consentito, anche in deroga agli orari ordinari di visita,
l’accesso di un familiare o altra persona volontariamente disponibile, anche
nel quadro delle attività delle associazioni di volontariato. Tale
regolamentazione riguarda i "degenti con ridotta autonomia e comunque quelli
di età superiore ai settantacinque anni negli ospedali, cliniche universitarie
o case di cura convenzionate con la Regione". Da notare è il fatto che non
tutti sono a conoscenza dell’esistenza di questa legge, quindi consigliamo di
citarla in caso di contestazione da parte del personale ospedaliero. |
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