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Interdizione |
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Cosa è L’interdizione è l’istituto giuridico attraverso il quale si definisce legalmente una persona “incapace”. Dopo che è avvenuta l’interdizione quella persona è perciò legalmente rappresentata dal tutore e non può svolgere da sola atti di disposizione patrimoniale (contratti, testamento etc.) né quelli di carattere “personale” quali il matrimonio. Le persone definite interdette hanno comunque il diritto di voto (Legge 180/78).
Chi può essere interdetto I maggiorenni in condizioni di abituale infermità di mente incapaci di provvedere ai propri interessi.
Chi può richiedere l’interdizione - Il coniuge; - i parenti entro il quarto grado ( figli, ascendenti e discendenti diretti, fratelli, cugini primi); - gli affini entro il secondo grado (generi, cognati, zii acquisiti); - il Pubblico Ministero (un magistrato dell’Ufficio della Procura della Repubblica). - gli operatori dei servizi pubblici (assistenti sociali,….).
Procedura Per presentare l’istanza occorre rivolgersi al Tribunale, in Via Azario n.5, con l’assistenza obbligatoria di un legale. Le spese da considerare sono quelle legali, a meno che l’istanza venga richiesta dal Pubblico Ministero o venga provato lo “stato di povertà”. Il giudice tutelare nomina il Tutore e il Protutore.
Chi può essere tutore - Un figlio maggiorenne; - il coniuge; - un soggetto indicato dal genitore con il testamento; - altra persona designata dal Giudice. Colui che è nominato non può sottrarsi alla nomina, a meno che abbia più di 65 anni, tre figli, sia gravemente ammalato, eserciti già altra tutela.
I compiti del tutore - Avere cura della persona interdetta, rappresentarla in tutti i suoi atti e contratti, amministrare i suoi beni; - presentare ogni anno al giudice Tutelare il rendiconto della sua amministrazione. Il tutore non può acquistare i beni del tutelato, può essere rimosso se si dimostra negligente, inetto, insolvente, abusa dei suoi poteri, può essere esonerato se la tutela si dimostra troppo gravosa e qualcun altro può sostituirlo.
Quando occorre l’autorizzazione del giudice tutelare - Investire capitali; - accettare eredità e/o donazioni; - rinunciare ad eredità e/o donazioni; - riscuotere capitali; acquistare beni straordinari; - fare contratti di locazione per più di nove anni; - promuovere giudizi.
Quando occorre l’autorizzazione del tribunale - Vendere beni di una certa entità; - costituire pegni o ipoteche; - fare compromessi e transazioni. |
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