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AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
(legge 9 gennaio 2004 n. 6 - in vigore dal 19 marzo 2004)
CHI E’ e PERCHÉ SI CHIAMA COSÌ
E’ un soggetto, uomo o donna, che deve curare gli interessi delle persone non autosufficienti sotto il profilo fisico o mentale, cioè coloro che, a causa della loro condizione, non sono in grado di provvedere alle proprie necessità.
E’ detto
amministratore proprio perchè si prende cura degli affari di un altro e di sostegno perché serve per aiutare chi non è in grado di fare da solo.
Infatti la persona in difficoltà non perde l’esercizio dei propri diritti, come nel caso dell’interdizione, ma è affiancata dall’amministratore di sostegno per svolgere bene le funzioni della vita quotidiana.
CHI PUÒ AVERE L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Sono in condizione di avere un amministratore di sostegno tutti coloro che, maggiorenni, non sono in grado, completamente o solo parzialmente, di svolgere le normali funzioni della vita quotidiana.
Se l’incapacità del soggetto è grave o il giudice ritiene comunque di dover iniziare il processo per l’interdizione, si può nominare comunque un amministratore di sostegno provvisorio che si occuperà della persona non autosufficiente in attesa della nomina del tutore
Se la persona invece è minorenne devono provvedere i genitori o coloro che hanno la patria potestà.
Tuttavia se il minore ha per esempio un handicap grave che non gli consente di essere autonomo, può essere nominato l’amministratore di sostegno, che però inizierà a svolgere le sue funzioni dopo che il minorenne ha compiuto 18 anni.
CHI FA LA DOMANDA PER AVERE L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Prima di tutto la persona interessata, cioè chi ha ridotta autonomia, può fare domanda al Giudice Tutelare del luogo dove vive, perché provveda alla nomina dell’amministratore di sostegno.
La legge poi prevede una serie di altre persone che possono richiedere al Giudice la nomina di un amministratore nell’interesse della persona in diffcoltà. Tra queste vi sono:
- il responsabile dei servizi sociali o sanitari impegnati nella cura della persona, cioè l’assistente sociale del territorio o della struttura ospedaliera, il medico di base etc.
- il coniuge
- il convivente stabile, cioè colui o colei che, pur vivendo insieme, non è regolarmente sposato
- un parente entro il quarto grado (primo cugino, zio, nipote)
- un affine entro il sesto grado (i generi e le nuore, cognati, zii acquisiti)
- il Pubblico Ministero (un magistrato del Tribunale)
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