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Dossier di Viva gli Anziani in rete

Si compila una domanda (ricorso – vedi fac-simile allegato) con indicate le generalità della persona che ha bisogno dell’amministratore, il suo indirizzo, i motivi perché si chiede l’amministratore, le generalità e gli indirizzi dei parenti più prossimi.
Se già si è scelto l’amministratore è necessario indicare il nominativo.(vedi punto seguente)
Il Giudice interrogherà o si recherà a visitare la persona che ha bisogno dell’amministratore, ascoltando le sue richieste e valutando i suoi bisogni. Sentirà anche i parenti e, se lo ritiene necessario il medico o chi ha in cura la persona e il responsabile dei servizi sociali, poi provvederà alla nomina dell’amministratore di sostegno.

E’ utile allegare alla domanda una certificazione medica che attesti lo stato di salute e di autonomia della persona beneficiaria dell’amministrazione, nonché i certificati anagrafici.

La domanda è in carta libera, deve essere datata e sottoscritta dal ricorrente. Può essere inviata a mezzo posta (meglio A.R)

Il Giudice Tutelare deve esaminare la richiesta entro 60 giorni dal ricevimento (art. 405 C.C.)

CHI SCEGLIE L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

E’ lo stesso interessato che può indicare la persona che potrà diventare il suo amministratore di sostegno con atto pubblico o una scrittura privata autenticata.

Infatti, in previsione della propria eventuale e futura incapacità, tutti possono designare una persona quale amministratore di sostegno. E’ sufficiente recarsi da un Notaio con le generalità complete della persona prescelta, la quale, ovviamente, deve essere d’accordo. E’ utile indicare anche i motivi per cui si è deciso di fare la scelta, al fine di chiarire bene le proprie intenzioni (es. perché mi aiuti a rimanere nella mia casa, disponga bene delle mie cose, etc. etc.)
Vale solo la pena di aggiungere che l’atto può esser revocato.

Se l’interessato – prima di essere in condizione di non-autosufficienza psichica – non ha fatto nessuna scelta, oppure la persona designata non è ritenuta adatta, il Giudice Tutelare deve trovare la persona giusta provando con il coniuge, il convivente, un parente stretto oppure una persona idonea, che non deve essere per forza un parente.

L’art. 408 c.c. prevde inoltre che il Giudice Tutelare, chiamato a scegliere l’amministratore di sostegno, qualora non sia possibile per gravi motivi, nominare la persona prescelta dall’interessato, oppure se a suo giudizio è opportuno fare in altro modo, può attribuire l’incarico di amministratore di sostegno anche ad un ente (pubblico o privato) nella persona del legale rappresentate (es. Sindaco del Comune, Prefetto, Presidente dell’Associazione Avo etc.).
Il legale rappresentate poi potrà delegare ad altri tale incarico, previa informativa al Giudice stesso.
L’incarico comunque non può essere svolto, in nessun caso, dagli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico la persona da "amministrare"

QUALI COMPITI HA L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

I compiti dell’amministratore di sostegno sono quelli indicati prima, ma l’elenco non esaurisce le possibilità perché la legge stabilisce che è il Giudice Tutelare a dover stabilire, con il decreto di nomina, i compiti dell’amministratore di sostegno.
La legge dice che il giudice deve stabilire:

  • l’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore ha il potere di compiere in vece della persona amministrata
  • gli atti che invece la persona non autosufficiente compie da sola, con l’assistenza, cioè l’aiuto dell’amministratore (es. prelevare somme dal conto corrente bancario, impegnare un piccolo capitale etc.)


Continua...

 
Novembre 2004

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