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26 Giugno 2000

Roma - A proposito di "sanatoria": intervento della Comunità di Sant'Egidio

Immigrazione, Rom e Sinti, Integrazione, Rom e Sinti

Pubblichiamo un intervento della Comunità di Sant'Egidio alla "Consulta nazionale per i problemi degli immigrati e delle loro famiglie" sulle modalità di attuazione del decreto governativo per la regolarizzazione degli immigrati presenti in Italia, a circa due anni dalla sua entrata in vigore.

 A PROPOSITO DI "SANATORIA"
Intervento della Comunità di Sant'Egidio alla "Consulta nazionale per i problemi degli immigrati e delle loro famiglie" sulle modalità di attuazione del decreto governativo per la regolarizzazione degli immigrati presenti in Italia, a circa due anni dalla sua entrata in vigore

 

Nell'ottobre del 1998 un decreto del Governo aveva offerto agli stranieri già presenti in Italia al 27 marzo di quell'anno, purché disponessero di un alloggio e di un lavoro, la possibilità di regolarizzare la loro presenza nel nostro paese.

Con quel provvedimento il Governo offriva a migliaia di lavoratori immigrati la possibilità di coronare il loro desiderio di piena integrazione nella vita economica, sociale e culturale dell'Italia.

Le domande di regolarizzazione sono state, in tutto, circa 250.000. Inizialmente sembrava che i tempi amministrativi necessari per l'esame delle domande ed il rilascio del permesso di soggiorno dovessero durare pochi mesi; invece, dopo quasi due anni l'attuazione del decreto per la regolarizzazione è ancora ben lungi dall'essere conclusa.

Una delle principali ragioni di questo ritardo - oltre alle difficoltà incontrate dalle diverse amministrazioni pubbliche coinvolte nel coordinare le rispettive attività e competenze - è costituita dal fatto che il decreto del Governo non spiegava in che cosa dovesse consistere la dimostrazione, da parte dello straniero, della propria presenza in Italia prima del 27 marzo 1998. Nel corso di questi due anni circa una quindicina di circolari ed altri atti di indirizzo della prassi amministrativa hanno fatto e disfatto i criteri con i quali gli uffici stranieri delle questure avrebbero dovuto considerare idonee o inidonee le prove presentate dagli stranieri in attesa di regolarizzazione.

Ad esempio, la presentazione di lettere indirizzate al proprio nome e con un timbro delle poste italiane precedente al 27 marzo 1998 è stata considerata prova idonea da alcune questure e rifiutata, invece, da altre; il biglietto nominativo di viaggio, unitamente all'esibizione del visto di ingresso Schengen ad una delle frontiere europee, sono stati giudicati inidonei da alcune questure, ma apprezzati positivamente dal giudice amministrativo; l'iscrizione degli stranieri, come avventori, ai registri delle mense delle Caritas diocesane o di altre associazioni umanitarie è stata considerata a volte sufficiente, altre volte invece no. Tempi e luoghi della domanda hanno determinato enormi disparità di trattamento tra situazioni perfettamente analoghe in ragione dell'ondivago mutare degli orientamenti amministrativi.

Non essendo chiara ed uniforme la prassi della pubblica amministrazione, ancor più confusa è stata l'idea che si sono fatta gli stessi stranieri della "idonea documentazione" a dimostrazione della presenza in Italia prima del 27 marzo 1998. Molti di loro, ad esempio, non hanno compreso perché mai non sia reputata sufficiente la documentazione rilasciata dalle loro autorità consolari prima del 27 marzo; mentre, altri, con il senno del poi, ringraziano il cielo per un "fortunato" incidente che li ha forzati a ricorrere alle cure di un pronto soccorso, dato che le certificazioni delle strutture sanitarie pubbliche sono tra le poche considerate idonee, dopo verifica, da tutte le questure d'Italia.

Sarebbe dunque auspicabile, con riferimento almeno ai 50.000 ancora in attesa di una risposta, che le procedure di regolarizzazione vengano ultimate dalle questure seguendo criteri omogenei ed ammettendo come idonee alcune certificazioni sino ad oggi inopinatamente rifiutate. E' infatti un po' singolare che il rilascio del passaporto o di altro documento da parte dell'autorità diplomatica del paese cui appartiene lo straniero non venga ritenuto idoneo a dimostrare la presenza della persona interessata alla data indicata nel documento.

Singolare, dato che l'Italia ha aderito da tempo al sistema "Schengen", è anche pretendere che lo straniero, oltre al visto Schengen, abbia sul passaporto anche un timbro di ingresso in Italia da frontiere dove i controlli sulla circolazione delle persone sono stati aboliti perché confinanti con uno dei paesi aderenti.

  • Riteniamo, dunque, che potrebbero essere accettate come idonee le certificazioni rilasciate da tutte le associazioni, le ambasciate, luoghi di culto con cui gli stranieri presenti sul territorio nazionale siano entrati in contatto; nonché le autocertificazioni presentate dai cittadini stranieri in merito alla loro presenza in Italia alla data del 27 marzo 1998. Ancora, si dovrebbe riconoscere valore alle dichiarazioni giurate ed agli atti notori redatti da privati cittadini che testimonino (consapevoli della responsabilità penale che ne deriverebbe in caso di accertamento della falsità della dichiarazione resa) la presenza dello straniero sul territorio nazionale in una data precedente al 27 marzo 1998.

  • Sarebbe, a questo punto, opportuno concedere agli stranieri la cui istanza di regolarizzazione sia ancora pendente la possibilità di integrare la documentazione già presentata con altra documentazione che essi abbiano nel frattempo conseguito e che - secondo criteri obiettivi ed uniformi - possa essere considerata sufficiente ad attestare la loro presenza in Italia al 27 marzo 1998.

  • Il dilatarsi dei tempi amministrativi della regolarizzazione impone, infine, un'ultima, ma non secondaria, decisione. Tutte le istanze ancora pendenti riguardano, infatti, persone che si sono di fatto inserite nel mercato del lavoro da circa due anni; come inequivocabilmente dimostrato dalle dichiarazioni rese dagli aspiranti datori di lavoro presso i commissariati al momento del perfezionamento dell'istanza di regolarizzazione. Sarebbe allora paradossale che la loro istanza di regolarizzazione si concludesse con un provvedimento di rifiuto, al quale dovrebbe seguire l'obbligo di lasciare immediatamente il nostro Paese; e questo mentre è ormai chiaro che gli ingressi per motivi di lavoro programmati dal decreto sui flussi migratori per l'anno 2000 sono del tutto insufficienti a fronteggiare il fabbisogno di mano d'opera dell'imprenditoria italiana. Parrebbe dunque opportuno che coloro che non riescano a dimostrare nei termini e modi richiesti dalle questure la propria presenza in Italia prima del 27 marzo 1998, non siano condannati alla irregolarità ma vengano inseriti nelle quote programmate di ingresso per lavoro. In tal modo si eviterebbe un insensato spreco di risorse ormai già spese nella formazione dei lavoratori stranieri e si garantirebbe la continuità dei servizi da questi ultimi attualmente garantiti, ad esempio, alle famiglie italiane.

 Comunità di Sant'Egidio

 

 

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