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Genti di Pace |
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- Attestato di pagamento del contributo forfettario per i tre mesi precedenti l’entrata in vigore della legge specificando la causale sul retro del bollettino con i dati anagrafici del lavoratore (pagamento contributi lavoro subordinato trimestre giugno-agosto). Per il lavoro domestico è di 290 Euro, per gli altri tipi di lavoro 700 Euro. - Nel caso di assistenza ad anziani o malati, certificato medico del componente la famiglia che necessita di assistenza. - Fotocopia del documento d’identità del datore di lavoro. - Fotocopia del documento d’identità del lavoratore comprensivo di tutte le pagine ( passaporto, lettera delle ambasciate attestante l’identità, permesso di soggiorno per richiesta asilo o altro, etc.) - Nel caso il lavoratore avesse ricevuto un decreto di espulsione, si suggerisce di allegare la fotocopia della domanda di revoca nella busta.
Gli uffici postali distribuiscono buste prestampate contenenti: i moduli su cui scrivere la dichiarazione, i bollettini di c/c postale, la cedola-ricevuta, il foglio istruzioni, l’elenco dei paesi con rispettivi codici. La dichiarazione va riconsegnata dal datore di lavoro o da persona delegata con fotocopia del documento di identità del datore di lavoro. Il termine per spedire la busta (per lavoro domestico e tutti gli altri tipi di lavori) è l’11 novembre; per quanto riguarda la data, fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante. L’Ufficio postale alla consegna della domanda rilascerà una cedola-ricevuta al datore di lavoro. Una fotocopia del modulo compilato dovrà essere consegnata al lavoratore, insieme alla copia del tagliando-ricevuta della raccomandata assicurata. (Le spese postali di presentazione della domanda in aggiunta al versamento dei contributi sono di Euro 40 per il lavoro domestico e 100 Euro per gli altri lavori). E’ opportuno fare una fotocopia di tutto il materiale compilato prima di spedire la busta. Le dichiarazioni di ospitalità (fatte con un modulo di cessione di fabbricato da presentare al commissariato di zona) potranno essere presentate fino all’11 novembre, senza incorrere in sanzioni pecuniarie.
A. Stranieri che abbiano avuto espulsioni con accompagnamento in frontiera o nel proprio paese, oppure hanno lasciato l’Italia volontariamente dopo aver ricevuto un decreto di espulsione e sono rientrati senza aver chiesto l’autorizzazione al Ministero dell’Interno. B.
Stranieri che siano stati denunciati per un reato degli art.380 / 381 del Codice di procedura penale (furto aggravato, rapina, lesioni personali, danneggiamento, cessioni di stupefacenti...) salvo che il procedimento sia stato archiviato o sia stato concluso con la dichiarazione che il fatto non sussiste, o sia stata presentata domanda di riabilitazione. Chi ha ricevuto un’espulsione amministrativa deve chiederne la revoca alla Prefettura che ha emesso il provvedimento, dichiarando come motivazione per l’istanza di revoca l’inserimento sociale e lavorativo. (sono allegate delle ipotesi di moduli per l’istanza) La legge prevede per chi presenta una dichiarazione falsa la condanna con reclusione da due a nove mesi.
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