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Quanti
sono gli zingari? 130-140.000
persone, di
cui più della metà hanno meno di 14 anni; si
tratta di
poco più dello 0,2 della popolazione italiana:
una persona su 400, un adulto su 800.
Circa
70.000 (dunque tra la metà ed il 60%) sono
italiani; e lo sono iure sanguinis
sin dal 1400. È
importante dirlo, perché invece vi è la
tendenza a considerarli tutti stranieri. E
stranieri, in effetti, sono i circa 30 mila
zingari ex iugoslavi. Si
tratta di una immigrazione ormai risalente, con
larga presenza delle terze generazioni: spesso
stranieri nati in Italia da genitori stranieri
essi pure nati in Italia.
Pur
essendo stranieri, molti di loro non
appartengono più, di fatto, allo Stato di
origine e potrebbero, in teoria, accedere allo
status di apolidia; con conseguente rilascio di
un titolo di soggiorno stabile in Italia.
Infatti,
con la scomparsa della federazione jugoslava, le
nuove leggi repubblicane in materia di
cittadinanza hanno previsto requisiti etnici e
residenziali per il riconoscimento o
l’acquisto della status civitatis che una
buona parte degli zingari stabilitisi in Italia
non possiede, risultando dunque apolide di
fatto.
Ma
la domanda per essere riconosciuti come apolidi
non viene accettata dal ministero dell’interno
se il richiedente non esibisce, oltre a
ragionevoli prove della sua condizione di
apolide, il permesso di soggiorno e
l’iscrizione anagrafica.
Dunque:
chi è apolide avrebbe diritto al permesso di
soggiorno; ma questo diritto gli viene
riconosciuto, in via amministrativa, solo alla
kafkiana condizione che già ne possieda uno.
D’altra
parte, proprio perché apolidi – sebbene
raramente riconosciuti tali – per gli zingari
è più difficile ottenere il permesso di
soggiorno come semplici stranieri; perché la
legge sull’immigrazione richiede, a questo
fine, non solo l’inserimento lavorativo, ma
anche il possesso di un passaporto in corso di
validità: una
richiesta a cui ben difficilmente un apolide di
fatto può rispondere positivamente.
Apolidi
o non apolidi, gli zingari ex jugoslavi sono da
così lungo tempo radicati in Italia (i più da
almeno 10-20 anni, e molti sono nati qui da noi)
che espellerli è quasi impossibile, sia
praticamente che giuridicamente.
Perché,
allora, non regolarizzare la loro posizione
amministrativa e favorirne l’inserimento?
Infine,
sono presenti in Italia anche 30-40 mila zingari
romeni (perciò comunitari e dunque
inespellibili) o di altre nazionalità europee
Italiani,
ex jugoslavi o romeni, tutti sono
indistintamente chiamati nomadi (e per questo
sono stati esclusi dalla legge che tutela le
minoranze), mentre in realtà vorrebbero
radicarsi nel territorio e viverci bene.
Ma
il termine nomade continua ad avere fortuna,
nonostante la sua inesattezza, forse perché è
funzionale all’idea che, essendo gli zingari
gente di passaggio, non ci si debba occupare di
loro. Ad esempio curandosi poco delle loro
condizioni abitative.
Come
ha notato il Commissario europeo dei diritti
umani nel marzo 2006: i campi-nomadi si
caratterizzano in Italia per “l’accesso
sommario all'acqua e all'elettricità, assenza
di nettezza urbana, di illuminazione, di
evacuazione delle acque reflue o di drenaggio
del sito. Le abitazioni sono delle roulotte
vetuste o baracche costruite con materiale di
recupero”.
Insomma,
sono delle misere bidonville al cui interno i
casi di incidenti mortali sono conseguentemente
numerosi (soprattutto le morti da freddo, da
incendio e da fuoriuscita di gas), così come è
allarmante la morbilità connessa alle pessime
condizioni di vita.
Sarebbe
dunque facile – ma addirittura limitativo -
parlare di violazione del diritto ad una
abitazione dignitosa, mentre qui si tratta di
constatare gravi violazioni del diritto alla
salute, alla vita e alla sicurezza personale.
I
campi sono spesso collocati lontano dalla zone
urbane e dai servizi di trasporto (rendendo
ancor più difficile la frequenza delle scuole
da parte dei bambini)
Rischiano
quindi, anche a causa della loro più recente
gigantificazione, di divenire luoghi di
segregazione razziale; dei veri e propri ghetti.
Ghetti
di lamiera, ma anche ghetti di carta: Spesso sul
permesso di soggiorno degli zingari – violando
così il diritto alla privacy sulla propria
identità etnica - alla “voce indirizzo”
viene stampata, oltre alla via e al numero
civico o metrico, la dicitura “presso il campo
nomadi”
Una
prassi sicuramente illegittima, che non aiuta
certo i giovani zingari a evitare
discriminazioni nel mondo del lavoro.
È
noto come la mancanza di integrazione produca,
inevitabilmente, disagio e devianza, specie tra
i più giovani.
Negli
anni 50 i giudici minorili svizzeri aprirono un
pacato dibattito sull’esagerato coinvolgimento
dei minori italiani in procedimenti penali.
Ci
si chiese, allora, se non vi fosse una
propensione culturale della popolazione italiana
al furto. Una idea avvalorata da molta
letteratura europea.
Quel
dibattito si esaurì man mano che gli italiani
immigrati in Svizzera diventavano gelatai e
aprivano pizzerie, mentre la giustizia minorile
doveva passare ad occuparsi dei nuovi immigrati
(prima i portoghesi, poi gli jugoslavi ed infine
i turchi).
Ma
per aprire pizzerie occorre, prima, avere il
permesso di soggiorno e poi molte altre cose che
agli zingari, in Italia, sembra difficile
ottenere.
Ciò
spiega perché vi sia una preoccupante
ricorrenza di minori zingari tra gli autori di
borseggi e piccoli furti.
Due
reati “di sostentamento” o “predatori”
che, secondo il recentissimo rapporto del
Ministero dell’interno su criminalità e
sicurezza, si mantengono costanti da ormai un
decennio, mentre diminuiscono fortemente i furti
in appartamento e gli scippi.
Dai
dati forniti dal Ministero della giustizia,
relativamente al 2006, risultano segnalati
agli uffici di servizio sociale minorile di
giustizia, su un totale di 19.920 minori, 2.424
zingari.
Si
tratta del 12% dei minori segnalati (mentre il
67% sono italiani e il 20% stranieri)
Ma
i minori zingari hanno una particolarità: solo
il 37% dei segnalati viene preso in carico dal
servizio (che elabora un progetto di
rieducazione e reinserimento sociale); contro il
54% degli stranieri ed il 74% dei segnalati
italiani
È
un dato preoccupante, perché la mancata presa
in carico è probabilmente motivata dalla
impossibilità o particolare problematicità
dell’intervento, dovuto alle condizioni di
arrivo del minore (spesso già recidivo e
fotosegnalato prima dell’età
imputabile)
Di
fronte a questi dati – contenuti rispetto alla
percezione collettiva, ma ugualmente
preoccupanti - bisogna guardarsi da letture
antropologiche di bassa lega, che tendono ad
annullare le responsabilità personali e ad
affermare l’esistenza di un inevitabile
destino collettivo.
È
difficile, ad esempio, condividere il passo di
una sentenza del giudice minorile di Venezia,
secondo il quale tra gli zingari rubare non è
un delitto “ma una ancestrale e non
sindacabile tradizione”.
V’è
il rischio, molto concreto, di una vera e
propria schizofrenia dei tribunali (sia penali
che civili) nei riguardi degli zingari:
inopportuni sia nel condannare che nel
giustificare; ed assenti progettualmente nel
vissuto dei minori e delle loro fragili
famiglie.
Accade,
ad esempio, che minori non ancora imputabili,
trovati più volte a rubare, vengano ricondotti
alle loro famiglie dalle forze dell’ordine
senza che il giudice minorile o il servizio
sociale territoriale adottino progetti di
intervento per recuperarli o eventualmente
proteggerli; e senza curare il loro
reinserimento scolastico.
Semplicemente
si aspetta che, raggiunti i 14 anni, quei minori
entrino nel circuito della giustizia penale
minorile per i successivi reati da loro
commessi.
Un
caso emblematico che mi è capitato di recente:
una ragazza madre di 17 anni viene trovata a
mendicare col bambino di pochi mesi in braccio;
è denunciata e rinviata a giudizio per
avviamento del figlio alla mendicità, ai sensi
dell’art.571 c.p.
È
un processo insensato – non solo perché
l’imputazione è tecnicamente sbagliata – ma
perché una minorenne col bimbo piccolo
meriterebbe una diversa attenzione e un
sostegno; nel suo interesse e nell’interesse
del figlioletto
In
Italia il reato di mendicità (previsto
dall’art.670 c.p.) è stato dichiarato
incostituzionale nel 1995, e formalmente
abrogato nel 1999
L’art.671
c.p. rimane dunque compatibile con la legalità
costituzionale solo se serve ad impedire che i
minori siano sottratti con dolo (cioè
intenzionalmente), dagli stessi genitori,
all'istruzione e all'educazione; e costretti a
subire ed assumere comportamenti umilianti.
Tocchiamo
qui uno snodo centrale del “caso zingari”:
quello del diritto all’istruzione.
Un
diritto non negoziabile, perché in Europa
escludere un minore dall’istruzione vuol dire
rubargli il futuro.
Per
questa ragione la legge prescrive che in ogni
momento i genitori del minore, anche se
straniero e privo del permesso di soggiorno,
hanno facoltà di iscriverlo a scuola.
Questo
implicherebbe l’obbligo correlativo della
scuola di accettare la domanda; ma sappiamo che
nella realtà non è così
Occorrerebbe,
dunque, rendere effettivi i controlli - oggi
inesistenti - del Sindaco e dei dirigenti
scolastici sulla scolarizzazione dei bambini
zingari; con una seria programmazione
dell’accoglienza e del sostegno a livello
cittadino.
Anche
perché i minori zingari vengono censiti dai
vigili urbani al loro ingresso con le famiglie
nei campi, e dunque è facile sapere quali siano
quelli che non vanno a scuola, sebbene non
risultino nei registri anagrafici dei residenti.
Sa
dunque di rituale - ed insensato - che gli
elenchi dei minori in età scolare – su cui
andrebbe fatto il controllo della frequenza
scolastica - comprendano solo i residenti
all’anagrafe comunale; e non anche i minori
zingari censiti come abitanti al campo nomadi.
Quanto
ai genitori che non iscrivono il figlio a scuola
– secondo quanto dice la legge - dovrebbero
prima essere ammoniti e poi denunciati.
Ma
forse più che ammonire e denunciare, basterebbe
convincere ed aiutare con azioni positive
adeguate.
L’art.34
della nostra Costituzione dice:
“L'istruzione
(…) è obbligatoria e gratuita.
I
capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,
hanno diritto di raggiungere i gradi più alti
degli studi.
La
Repubblica rende effettivo questo diritto con
borse di studio, assegni alle famiglie ed
altre provvidenze, che devono essere
attribuite per concorso.”
Applichiamo
la Costituzione agli zingari: chi
può essere considerato più meritevole di un
bambino zingaro (che vive in baracca con
familiari a bassissimo reddito) di frequentare
gratuitamente la scuola e di essere aiutato a
farlo, con borse di studio e assegni alla
famiglia?
Rendere
sostenibile nel bilancio familiare
l’iscrizione dei bambini a scuola è il modo
più coerente ed efficace di applicare la
Costituzione; ed è anche il migliore
investimento per la sicurezza di tutti.
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