Giornata di studio: Il "caso zingari"
Roma, 27 giugno 2007

Comunità di Sant'Egidio
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Paolo Morozzo della Rocca
Università di Urbino “Carlo Bo”

 

Quanti sono gli zingari? 130-140.000 persone, di cui più della metà hanno meno di 14 anni; si tratta di poco più dello 0,2 della popolazione italiana: una persona su 400, un adulto su 800.

Circa 70.000 (dunque tra la metà ed il 60%) sono italiani; e lo sono iure sanguinis sin dal 1400. È importante dirlo, perché invece vi è la tendenza a considerarli tutti stranieri. E stranieri, in effetti, sono i circa 30 mila zingari ex iugoslavi. Si tratta di una immigrazione ormai risalente, con larga presenza delle terze generazioni: spesso stranieri nati in Italia da genitori stranieri essi pure nati in Italia.

Pur essendo stranieri, molti di loro non appartengono più, di fatto, allo Stato di origine e potrebbero, in teoria, accedere allo status di apolidia; con conseguente rilascio di un titolo di soggiorno stabile in Italia[1].

Infatti, con la scomparsa della federazione jugoslava, le nuove leggi repubblicane in materia di cittadinanza hanno previsto requisiti etnici e residenziali per il riconoscimento o l’acquisto della status civitatis che una buona parte degli zingari stabilitisi in Italia non possiede, risultando dunque apolide di fatto.

Ma la domanda per essere riconosciuti come apolidi non viene accettata dal ministero dell’interno se il richiedente non esibisce, oltre a ragionevoli prove della sua condizione di apolide, il permesso di soggiorno e l’iscrizione anagrafica[2].

Dunque: chi è apolide avrebbe diritto al permesso di soggiorno; ma questo diritto gli viene riconosciuto, in via amministrativa, solo alla kafkiana condizione che già ne possieda uno.

D’altra parte, proprio perché apolidi – sebbene raramente riconosciuti tali – per gli zingari è più difficile ottenere il permesso di soggiorno come semplici stranieri; perché la legge sull’immigrazione richiede, a questo fine, non solo l’inserimento lavorativo, ma anche il possesso di un passaporto in corso di validità: una richiesta a cui ben difficilmente un apolide di fatto può rispondere positivamente.

Apolidi o non apolidi, gli zingari ex jugoslavi sono da così lungo tempo radicati in Italia (i più da almeno 10-20 anni, e molti sono nati qui da noi) che espellerli è quasi impossibile, sia praticamente che giuridicamente.

Perché, allora, non regolarizzare la loro posizione amministrativa e favorirne l’inserimento?

Infine, sono presenti in Italia anche 30-40 mila zingari romeni (perciò comunitari e dunque inespellibili) o di altre nazionalità europee

Italiani, ex jugoslavi o romeni, tutti sono indistintamente chiamati nomadi (e per questo sono stati esclusi dalla legge che tutela le minoranze), mentre in realtà vorrebbero radicarsi nel territorio e viverci bene.

Ma il termine nomade continua ad avere fortuna, nonostante la sua inesattezza, forse perché è funzionale all’idea che, essendo gli zingari gente di passaggio, non ci si debba occupare di loro.  Ad esempio curandosi poco delle loro condizioni abitative. 

Come ha notato il Commissario europeo dei diritti umani nel marzo 2006: i campi-nomadi si caratterizzano in Italia per “l’accesso sommario all'acqua e all'elettricità, assenza di nettezza urbana, di illuminazione, di evacuazione delle acque reflue o di drenaggio del sito. Le abitazioni sono delle roulotte vetuste o baracche costruite con materiale di recupero”.

Insomma, sono delle misere bidonville al cui interno i casi di incidenti mortali sono conseguentemente numerosi (soprattutto le morti da freddo, da incendio e da fuoriuscita di gas), così come è allarmante la morbilità connessa alle pessime condizioni di vita.

Sarebbe dunque facile – ma addirittura limitativo - parlare di violazione del diritto ad una abitazione dignitosa, mentre qui si tratta di constatare gravi violazioni del diritto alla salute, alla vita e alla sicurezza personale.

I campi sono spesso collocati lontano dalla zone urbane e dai servizi di trasporto (rendendo ancor più difficile la frequenza delle scuole da parte dei bambini)

Rischiano quindi, anche a causa della loro più recente gigantificazione, di divenire luoghi di segregazione razziale; dei veri e propri ghetti.

Ghetti di lamiera, ma anche ghetti di carta: Spesso sul permesso di soggiorno degli zingari – violando così il diritto alla privacy sulla propria identità etnica - alla “voce indirizzo” viene stampata, oltre alla via e al numero civico o metrico, la dicitura “presso il campo nomadi”

Una prassi sicuramente illegittima, che non aiuta certo i giovani zingari a evitare discriminazioni nel  mondo del lavoro.

È noto come la mancanza di integrazione produca, inevitabilmente, disagio e devianza, specie tra i più giovani.

Negli anni 50 i giudici minorili svizzeri aprirono un pacato dibattito sull’esagerato coinvolgimento dei minori italiani in procedimenti penali.[3]

Ci si chiese, allora, se non vi fosse una propensione culturale della popolazione italiana al furto. Una idea avvalorata da molta letteratura europea.

Quel dibattito si esaurì man mano che gli italiani immigrati in Svizzera diventavano gelatai e aprivano pizzerie, mentre la giustizia minorile doveva passare ad occuparsi dei nuovi immigrati (prima i portoghesi, poi gli jugoslavi ed infine  i turchi).[4]

Ma per aprire pizzerie occorre, prima, avere il permesso di soggiorno e poi molte altre cose che agli zingari, in Italia, sembra difficile ottenere.

Ciò spiega perché vi sia una preoccupante ricorrenza di minori zingari tra gli autori di borseggi e piccoli furti.

Due reati “di sostentamento” o “predatori” che, secondo il recentissimo rapporto del Ministero dell’interno su criminalità e sicurezza, si mantengono costanti da ormai un decennio, mentre diminuiscono fortemente i furti in appartamento e gli scippi.

Dai dati forniti dal Ministero della giustizia, relativamente al 2006, risultano segnalati  agli uffici di servizio sociale minorile di giustizia, su un totale di 19.920 minori, 2.424 zingari.

Si tratta del 12% dei minori segnalati (mentre il 67%  sono italiani e il 20% stranieri)

Ma i minori zingari hanno una particolarità: solo il 37% dei segnalati viene preso in carico dal servizio (che elabora un progetto di rieducazione e reinserimento sociale); contro il 54% degli stranieri ed il 74% dei segnalati italiani

È un dato preoccupante, perché la mancata presa in carico è probabilmente motivata dalla impossibilità o particolare problematicità dell’intervento, dovuto alle condizioni di arrivo del minore (spesso già recidivo e fotosegnalato prima dell’età imputabile) 

Di fronte a questi dati – contenuti rispetto alla percezione collettiva, ma ugualmente preoccupanti - bisogna guardarsi da letture antropologiche di bassa lega, che tendono ad annullare le responsabilità personali e ad affermare l’esistenza di un inevitabile destino collettivo.

È difficile, ad esempio, condividere il passo di una sentenza del giudice minorile di Venezia, secondo il quale tra gli zingari rubare non è un delitto “ma una ancestrale e non sindacabile tradizione”.[5]

V’è il rischio, molto concreto, di una vera e propria schizofrenia dei tribunali (sia penali che civili) nei riguardi degli zingari: inopportuni sia nel condannare che nel giustificare; ed assenti progettualmente nel vissuto dei minori e delle loro fragili famiglie.

Accade, ad esempio, che minori non ancora imputabili, trovati più volte a rubare, vengano ricondotti alle loro famiglie dalle forze dell’ordine senza che il giudice minorile o il servizio sociale territoriale adottino progetti di intervento per recuperarli o eventualmente proteggerli; e senza curare il loro reinserimento scolastico.

Semplicemente si aspetta che, raggiunti i 14 anni, quei minori entrino nel circuito della giustizia penale minorile per i successivi reati da loro commessi.

Un caso emblematico che mi è capitato di recente: una ragazza madre di 17 anni viene trovata a mendicare col bambino di pochi mesi in braccio; è denunciata e rinviata a giudizio per avviamento del figlio alla mendicità, ai sensi dell’art.571 c.p.[6]

È un processo insensato – non solo perché l’imputazione è tecnicamente sbagliata – ma perché una minorenne col bimbo piccolo meriterebbe una diversa attenzione e un sostegno; nel suo interesse e nell’interesse del figlioletto

In Italia il reato di mendicità (previsto dall’art.670 c.p.) è stato dichiarato incostituzionale nel 1995, e formalmente abrogato nel 1999[7][8]

L’art.671 c.p. rimane dunque compatibile con la legalità costituzionale solo se serve ad impedire che i minori siano sottratti con dolo (cioè intenzionalmente), dagli stessi genitori, all'istruzione e all'educazione; e costretti a subire ed assumere comportamenti umilianti.[9]

Tocchiamo qui uno snodo centrale del “caso zingari”: quello del diritto all’istruzione. 

Un diritto non negoziabile, perché in Europa escludere un minore dall’istruzione vuol dire rubargli il futuro.

Per questa ragione la legge prescrive che in ogni momento i genitori del minore, anche se straniero e privo del permesso di soggiorno, hanno facoltà di iscriverlo a scuola.

Questo implicherebbe l’obbligo correlativo della scuola di accettare la domanda; ma sappiamo che nella realtà non è così[10]

Occorrerebbe, dunque, rendere effettivi i controlli - oggi inesistenti - del Sindaco e dei dirigenti scolastici sulla scolarizzazione dei bambini zingari; con una seria programmazione dell’accoglienza e del sostegno a livello cittadino.

Anche perché i minori zingari vengono censiti dai vigili urbani al loro ingresso con le famiglie nei campi, e dunque è facile sapere quali siano quelli che non vanno a scuola, sebbene non risultino nei registri anagrafici dei residenti.

Sa dunque di rituale - ed insensato - che gli elenchi dei minori in età scolare – su cui andrebbe fatto il controllo della frequenza scolastica - comprendano solo i residenti all’anagrafe comunale; e non anche i minori zingari censiti come abitanti al campo nomadi.

Quanto ai genitori che non iscrivono il figlio a scuola – secondo quanto dice la legge - dovrebbero prima essere ammoniti e poi denunciati.

Ma forse più che ammonire e denunciare, basterebbe convincere ed aiutare con azioni positive adeguate.

L’art.34 della nostra Costituzione dice:

“L'istruzione  (…) è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.”

Applichiamo la Costituzione agli zingari: chi può essere considerato più meritevole di un bambino zingaro (che vive in baracca con familiari a bassissimo reddito) di frequentare gratuitamente la scuola e di essere aiutato a farlo, con borse di studio e assegni alla famiglia?

Rendere sostenibile nel bilancio familiare l’iscrizione dei bambini a scuola è il modo più coerente ed efficace di applicare la Costituzione; ed è anche il migliore investimento per la sicurezza di tutti. 


[1] Cfr. Legge 1° febbraio 1962, n. 306 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954

[2] (art.11, lett.c, del regolamento di esecuzione del t.u. immigrazione)

[3] Vercellone P., alla sua relazione di sintesi, in Del Conte L. (a cura di), Bambini e ragazzi stranieri in Italia, Milano, 1990, 275

[4] L’idea dell’italiano ladro per ancestrale cultura è ampiamente descritta da Stella G., L’orda. Quando gli albanesi eravamo noi, Milano, 2002, spec. 175 ss., al capitolo “non ne trovi uno onesto” 

[5] Così Trib.min. Venezia, 1.10.1993, in Dir.fam.pers., 1994251 s.

[6] Sul punto cfr. Mazza galanti F., I bambini degli zingari e il reato di maltrattamenti in famiglia, in Quest.Giust., 3, 2003, 653 ss.

[7] Mentre il reato di riduzione in schiavitù di cui all’attuale testo dell’art.600 c.p.,, che pure può avere tra le attività imposte alle sue vittime l’accattonaggio, può operare solo in fattispecie ben più preoccupanti e dove emerga la violenta metodologia di sfruttamento del corpo altrui. Sul punto: Musacchio V., Schiavitù e tratta di esseri umani: analisi del fenomeno ed esigenza d’una normativa penale internazionale, in Dir.fam.pers., 2003, 1, 236 ss. 

[8] Cass. pen., 13.11.1997, n.2597, in Cass. pen. 1999, 858, nonché in Giust. pen. 1999, II, 120

[9]Trib. Bari, 31.1.2005

[10] Gli alunni e i genitori esercenti la patria potestà nonché responsabili dell'obbligo scolastico hanno la legittima pretesa ad interloquire nelle soluzioni organizzative della scuola, al fine di garantirsi che esse siano conformi alla legge e alle altre norme di azione e i cui effetti si riverberano sulle modalità di erogazione del servizio pubblico e sulla sua qualità.

T.A.R. Marche, 21/06/1991, n.394

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